Vacanze estive con figli di genitori separati: regole su tempi, viaggi e mantenimento

Vacanze estive e genitori separati: tempi, viaggi all’estero e mantenimento

Con l’arrivo dell’estate, per molti genitori separati comincia una seconda stagione: quella delle trattative sul calendario.

Chi sceglie le settimane? Quanti giorni possono trascorrere i figli con ciascun genitore? Si può partire senza il consenso dell’altro? E l’assegno di mantenimento deve essere versato anche quando i figli rimangono per alcune settimane con il genitore obbligato?

La risposta non si trova in una regola identica per tutte le famiglie. Il punto di partenza è sempre l’accordo di separazione, divorzio o affidamento oppure il provvedimento adottato dal giudice.

Quanto tempo possono trascorrere i figli con ciascun genitore?

La legge non stabilisce un numero fisso di giorni di vacanza spettante automaticamente a ciascun genitore.

L’art. 337-ter del Codice civile riconosce al figlio il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e attribuisce al giudice il compito di determinare tempi e modalità della presenza dei figli presso ciascuno di loro. Il criterio centrale, quindi, non è la perfetta divisione matematica dell’estate, ma l’interesse concreto del minore.

Nella prassi, soprattutto quando i figli sono in età scolare, viene spesso previsto un periodo di circa quindici giorni con il genitore presso il quale non vivono prevalentemente. Le settimane possono essere consecutive oppure suddivise, ma non esiste un diritto automatico alle “due settimane”: ogni organizzazione deve essere valutata considerando l’età dei figli, le loro abitudini, le attività estive, la distanza tra le abitazioni e la capacità dei genitori di collaborare. Anche i modelli di accordo più recenti confermano che i quindici giorni rappresentano una soluzione ricorrente, non una misura obbligatoria.

Prima di prenotare è quindi necessario leggere attentamente il titolo che disciplina l’affidamento. Una frase generica come “due settimane durante il periodo estivo” può sembrare sufficiente a gennaio, ma diventare decisamente meno funzionale quando entrambi scelgono agosto.

Come si stabiliscono le date delle vacanze?

L’accordo o il provvedimento può indicare:

  • il numero di giorni spettante a ciascun genitore;
  • il termine entro il quale comunicare le settimane prescelte;
  • l’eventuale priorità negli anni pari o dispari;
  • la possibilità di dividere o rendere consecutivi i periodi;
  • le modalità di consegna e rientro dei figli.

La riforma del processo familiare ha attribuito particolare importanza alla programmazione della vita dei minori. L’art. 473-bis.12 c.p.c. prevede infatti che, nei procedimenti relativi ai figli, venga allegato un piano genitoriale contenente gli impegni e le attività quotidiane, comprese le vacanze normalmente godute. Le ferie estive, quindi, non sono un dettaglio organizzativo da affrontare all’ultimo momento, ma una parte della gestione della responsabilità genitoriale.

Quando il provvedimento non indica una scadenza precisa, è opportuno comunicare la propria proposta con congruo anticipo e in forma scritta, indicando chiaramente date, destinazione e modalità di rientro.

Una comunicazione tempestiva consente all’altro genitore di organizzarsi e, soprattutto, evita che il figlio venga coinvolto nel conflitto o utilizzato come messaggero. La prenotazione già pagata non sostituisce l’accordo e non attribuisce automaticamente la priorità: “ho già comprato i biglietti” non è una norma del Codice civile.

Cosa accade se i genitori non trovano un accordo?

Il primo riferimento rimane quanto già stabilito dal giudice o concordato tra le parti. Se uno dei genitori non rispetta i periodi assegnati, modifica unilateralmente le date o ostacola la permanenza dei figli presso l’altro, la questione può essere sottoposta al giudice competente per l’attuazione dei provvedimenti sull’affidamento.

Gli artt. 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. disciplinano le controversie relative all’esercizio della responsabilità genitoriale e le conseguenze delle gravi violazioni. Il giudice può adottare i provvedimenti necessari per dare attuazione alle condizioni stabilite e, nei casi più seri, modificare i provvedimenti in vigore o applicare misure nei confronti del genitore inadempiente.

Poiché le vacanze hanno date difficilmente recuperabili, è importante non aspettare la vigilia della partenza per chiedere tutela. Un provvedimento ottenuto a settembre risolve forse il principio, ma non restituisce ai figli l’estate appena trascorsa.

Vacanze in Italia: serve il consenso dell’altro genitore?

Durante il periodo attribuito a ciascun genitore, è generalmente possibile portare i figli in vacanza in un’altra località italiana senza dover ottenere una specifica autorizzazione dell’altro.

Devono però essere rispettati:

  • i periodi assegnati;
  • gli orari di consegna e rientro;
  • gli eventuali limiti contenuti nel provvedimento;
  • le esigenze di salute, sicurezza e organizzazione dei figli;
  • il diritto dell’altro genitore a ricevere le informazioni necessarie.

È quindi corretto comunicare la destinazione, le date, la struttura o il luogo del soggiorno e un recapito telefonico. Non si tratta di chiedere il permesso per ogni spostamento, ma di esercitare la responsabilità genitoriale in modo trasparente e collaborativo, secondo i principi dell’art. 337-ter c.c.

Viaggi all’estero: quali documenti servono?

Ogni minore italiano deve essere munito di un documento individuale valido per l’espatrio: il passaporto oppure, per i Paesi che la accettano, la carta d’identità valida per l’espatrio.

Per il rilascio del passaporto del figlio minorenne è necessario l’assenso di entrambi i genitori, anche quando siano separati, divorziati o non conviventi. Anche per ottenere la carta d’identità elettronica valida per l’espatrio del minore è richiesto l’assenso di entrambi.

Prima della partenza è inoltre indispensabile controllare:

  • la scadenza e la validità residua del documento;
  • l’eventuale necessità del visto;
  • le condizioni di ingresso del Paese di destinazione;
  • i documenti aggiuntivi richiesti ai minori;
  • le regole applicate dalla compagnia aerea, ferroviaria o marittima.

Le condizioni possono cambiare da uno Stato all’altro. Alcuni Paesi richiedono, anche quando il minore viaggia con uno solo dei genitori, una dichiarazione di consenso dell’altro genitore o una copia del certificato di nascita. È quindi necessario consultare la scheda aggiornata del Paese di destinazione e verificare direttamente con il vettore.

Se il documento è già valido serve una nuova autorizzazione?

Secondo la normativa italiana, quando il minore possiede già un documento valido e viaggia con il padre o con la madre, non è automaticamente necessaria una nuova dichiarazione di accompagnamento per ogni viaggio.

La dichiarazione di accompagnamento riguarda principalmente i minori italiani di età inferiore a quattordici anni che espatriano affidati a una persona diversa dai genitori o da chi esercita la responsabilità tutoria.

Rimangono però da controllare:

  1. le eventuali prescrizioni contenute nell’accordo o nel provvedimento giudiziario;
  2. le norme del Paese di destinazione;
  3. le condizioni della compagnia di trasporto;
  4. l’esistenza di un’opposizione fondata dell’altro genitore.

Quando l’opposizione dell’altro genitore può essere legittima?

Il dissenso non può essere utilizzato come strumento per ostacolare l’altro genitore o per proseguire all’estero un conflitto iniziato in Italia.

L’opposizione deve essere valutata alla luce dell’interesse del figlio e può assumere rilievo, per esempio, quando vi siano elementi concreti che facciano temere:

  • il mancato rientro del minore in Italia;
  • il trasferimento o trattenimento all’estero senza consenso;
  • una sottrazione internazionale;
  • la violazione di uno specifico provvedimento giudiziario;
  • un rischio serio per la sicurezza o la salute del minore.

Il Ministero della Giustizia ricorda che anche il trattenimento del figlio in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, senza il consenso dell’altro titolare dell’affidamento, può integrare una sottrazione internazionale.

Una generica contrarietà, il cattivo rapporto tra i genitori o il semplice desiderio di impedire la partenza non sono, da soli, sufficienti. Occorrono ragioni concrete, documentabili e collegate alla tutela del figlio.

Come si supera il mancato assenso?

Occorre distinguere due situazioni.

Mancato assenso al rilascio del documento

Quando uno dei genitori rifiuta di prestare il consenso necessario per ottenere o rinnovare il passaporto o il documento valido per l’espatrio del minore, l’altro può presentare ricorso al Giudice tutelare del luogo di residenza del figlio.

Il giudice esamina le ragioni del dissenso e può rilasciare l’autorizzazione che sostituisce l’assenso mancante. Il ricorso deve essere accompagnato dalla documentazione utile, come il provvedimento sull’affidamento, le comunicazioni intercorse, i dati relativi al viaggio e gli elementi che consentano di escludere rischi per il minore. La legge n. 1185/1967 e le indicazioni del Ministero della Giustizia disciplinano questa procedura.

Contrasto su uno specifico viaggio

Se il documento è già valido e il dissenso riguarda una determinata partenza, il ricorso al Giudice tutelare non rappresenta automaticamente lo strumento corretto.

La controversia può dover essere sottoposta al giudice della separazione, del divorzio o dell’affidamento, chiamato a decidere sull’esercizio della responsabilità genitoriale e a valutare il viaggio nell’interesse del minore. Nei casi di concreto e attuale pericolo di sottrazione, l’art. 473-bis.38 c.p.c. consente l’adozione di misure tempestive.

Quando vi sia un rischio effettivo di trasferimento o trattenimento illegittimo all’estero, il Ministero della Giustizia indica anche la possibilità di chiedere alla Questura la revoca dell’autorizzazione all’espatrio del documento già rilasciato.

Durante le vacanze il mantenimento si sospende?

No, salvo che l’accordo o il provvedimento prevedano espressamente una diversa disciplina.

Il genitore obbligato deve continuare a versare l’assegno anche durante le settimane nelle quali i figli soggiornano con lui e vengono mantenuti direttamente.

L’assegno mensile non costituisce il rimborso delle sole spese sostenute nel singolo mese. Rappresenta, in linea generale, la rata di un contributo determinato considerando le esigenze complessive dei figli nell’arco dell’anno: abitazione, utenze, abbigliamento, scuola, organizzazione domestica e tutte le spese ordinarie che non scompaiono quando il figlio parte per due settimane. La Cassazione, con la sentenza n. 18869 dell’8 settembre 2014, ha confermato che il contributo resta dovuto anche nei periodi di vacanza trascorsi presso il genitore obbligato.

Il pagamento non può quindi essere sospeso, ridotto o compensato unilateralmente con le spese sostenute durante la vacanza. Un’eventuale modifica richiede un accordo formalizzato oppure un nuovo provvedimento del giudice.

Programmare per tempo significa evitare che la vacanza dei figli diventi l’ennesimo capitolo del conflitto tra gli adulti.