Una fotografia al mare, un momento felice, pochi secondi per pubblicarla sui social.
Un gesto che può sembrare naturale e innocuo, ma che diventa molto più delicato quando nell’immagine compare un figlio minorenne e l’altro genitore non è d’accordo.
La pubblicazione online non riguarda soltanto il rapporto tra i genitori. Coinvolge il diritto all’immagine, la riservatezza e l’identità digitale del figlio, che deve rimanere al centro di ogni decisione.
Per pubblicare la foto di un figlio minorenne serve il consenso di entrambi?
Per i figli che non hanno ancora compiuto quattordici anni, la regola indicata dal Garante per la protezione dei dati personali è chiara: per pubblicarne le immagini sui social network è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale.
La pubblicazione di una fotografia sui social costituisce infatti un trattamento di dati personali. L’immagine consente di identificare il minore e, una volta diffusa online, può raggiungere persone diverse da quelle inizialmente immaginate dal genitore che l’ha pubblicata.
La regola vale anche quando i genitori sono:
- separati;
- divorziati;
- non sposati;
- in regime di affidamento condiviso.
L’affidamento condiviso non significa che ciascun genitore sia libero di prendere autonomamente qualunque decisione riguardante il figlio.
Secondo il Garante, la pubblicazione delle immagini di un minore sui social è un atto che eccede l’ordinaria amministrazione e richiede il preventivo accordo di entrambi i genitori.
“È anche mio figlio”: perché non posso decidere da solo?
Essere genitore non significa poter disporre liberamente dell’immagine del figlio.
La responsabilità genitoriale deve essere esercitata nell’interesse del minore e non per soddisfare il desiderio dell’adulto di condividere pubblicamente un momento familiare.
Quando un genitore manifesta il proprio dissenso, l’altro non può ignorarlo sostenendo semplicemente:
“È anche mio figlio.”
Il punto non è stabilire chi abbia più diritto di pubblicare. Il vero criterio da seguire è il superiore interesse del minore, insieme alla tutela della sua immagine e della sua riservatezza.
Il recente intervento del Garante Privacy
Il principio è stato ribadito dal Garante Privacy con il provvedimento del 29 aprile 2026.
Il caso riguardava una madre che aveva pubblicato sui propri profili social, in particolare su Facebook, alcune fotografie dei figli infraquattordicenni senza il consenso del padre.
La madre aveva sostenuto che:
- le fotografie pubblicate erano poche;
- le immagini non erano offensive o pregiudizievoli;
- la condivisione aveva una finalità affettiva;
- il profilo poteva essere impostato come privato.
Il Garante ha però ritenuto che tali circostanze non fossero sufficienti a rendere lecita la pubblicazione.
L’Autorità ha dichiarato illecito il trattamento, ha vietato alla madre di pubblicare nuovamente le immagini dei figli senza il consenso di entrambi i genitori e le ha rivolto un ammonimento.
Il messaggio è netto: una finalità affettiva non sostituisce il consenso necessario.
Il profilo privato non risolve il problema
Una delle obiezioni più frequenti è:
“Ma il mio profilo è privato e le fotografie le vedono soltanto gli amici.”
Anche questa giustificazione non è sufficiente.
Un profilo può essere modificato da privato a pubblico. Inoltre, le persone autorizzate a vedere il contenuto possono:
- effettuare uno screenshot;
- scaricare la fotografia;
- inoltrarla;
- ricondividerla;
- mostrarla ad altre persone.
Il Garante ha evidenziato che la visibilità di un contenuto social è dinamica e può ampliarsi oltre la cerchia originariamente scelta da chi ha pubblicato la fotografia.
Il profilo privato può quindi ridurre la diffusione iniziale, ma non consente di mantenere un controllo assoluto sull’immagine.
Cosa cambia quando il figlio compie quattordici anni?
Secondo il Garante Privacy, al compimento dei quattordici anni la normativa italiana riconosce al minore la facoltà di esprimere autonomamente il proprio consenso alla diffusione online delle immagini che lo riguardano.
Questo significa che la volontà del ragazzo non può essere ignorata.
Anche prima dei quattordici anni, peraltro, è buona regola coinvolgere il figlio nelle decisioni che riguardano la sua immagine, tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione.
Una fotografia che oggi fa sorridere un genitore potrebbe domani risultare imbarazzante, sgradita o dannosa per il figlio.
La sua identità digitale comincia infatti a formarsi molto prima che possa comprenderne pienamente le conseguenze.
Che cos’è lo sharenting?
Con il termine sharenting si indica la condivisione online, spesso costante, di fotografie, video e informazioni riguardanti i figli da parte dei genitori.
Il fenomeno non riguarda soltanto la pubblicazione di immagini. Può comprendere informazioni su:
- scuola frequentata;
- attività sportive;
- abitudini quotidiane;
- luoghi visitati;
- problemi personali o di salute;
- momenti intimi o potenzialmente imbarazzanti.
Il Garante mette in guardia dal rischio che le immagini dei minori vengano utilizzate da terzi per finalità improprie, ritorsive o illecite e invita i genitori a limitare la diffusione dei contenuti che riguardano i figli.
Non tutto ciò che può essere pubblicato deve necessariamente essere pubblicato.
Cosa può fare il genitore contrario alla pubblicazione?
Quando un genitore scopre che le fotografie del figlio sono state pubblicate senza il proprio consenso, è opportuno agire in modo ordinato.
Il primo passo è chiedere per iscritto all’altro genitore:
- la rimozione delle immagini già pubblicate;
- la cessazione di ulteriori pubblicazioni;
- il rispetto del dissenso manifestato.
È importante conservare:
- screenshot dei post;
- data della pubblicazione;
- nome del profilo;
- eventuali commenti e condivisioni;
- messaggi con cui è stata richiesta la rimozione.
Può inoltre essere utilizzata la procedura di segnalazione prevista dalla piattaforma social.
Se la richiesta non viene accolta, è possibile valutare la presentazione di un reclamo al Garante Privacy, cioè lo strumento attraverso il quale si chiede all’Autorità di verificare una possibile violazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Nei casi più delicati può rendersi necessario rivolgersi al giudice per ottenere:
- la cessazione della pubblicazione;
- la rimozione delle immagini;
- il divieto di ulteriori diffusioni;
- l’eventuale risarcimento del danno, quando sia dimostrato un pregiudizio concreto.
Il risarcimento, però, non è automatico: deve essere valutato sulla base della gravità della condotta, del contenuto delle immagini, della durata della pubblicazione e delle conseguenze effettivamente subite dal minore.
Come pubblicare con maggiore prudenza
Anche quando entrambi i genitori sono d’accordo, il consenso non trasforma qualsiasi pubblicazione in una scelta automaticamente opportuna.
Prima di condividere una fotografia è utile domandarsi:
- il figlio è riconoscibile?
- la fotografia rivela luoghi, abitudini o informazioni personali?
- potrebbe metterlo in imbarazzo in futuro?
- è davvero necessario mostrarne il volto?
- il figlio, se potesse scegliere consapevolmente, sarebbe d’accordo?
Il Garante suggerisce, tra le possibili precauzioni, di rendere il minore non riconoscibile, oscurandone o coprendone il volto, e di limitare il più possibile la visibilità dei contenuti.
In conclusione
Per pubblicare sui social le fotografie di un figlio con meno di quattordici anni, di regola serve il consenso di entrambi i genitori.
Il dissenso di uno dei due non può essere superato unilateralmente dall’altro, neppure in caso di affidamento condiviso e neppure sostenendo che il profilo sia privato.
Pubblicare una fotografia è una scelta che incide sulla riservatezza, sull’immagine e sull’identità digitale di una persona che, spesso, non ha ancora gli strumenti per comprendere o controllare ciò che viene raccontato di lei online.
